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Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONACREIS (approvato dall’Assemblea dei Soci del 23 aprile 2008) Preambolo allo statuto CONACREIS Il Coordinamento Nazionale delle Associazioni e Comunità di Ricerca Etica, Interiore e Spirituale (CONACREIS) è costituito da gruppi e individui impegnati da anni nella realizzazione pratica di modelli di vita basati su rapporti etici e su percorsi spirituali: rappresenta la comune esigenza di comprendere modi di vita e iniziative pratiche nell’ambito dell’ordinamento istituzionale regolato dalle disposizioni previste dalla promozione sociale. In un periodo storico di scarsa definizione e spesso di caduta di valori importanti per l’evoluzione umana, CONACREIS promuove e coordina idee, percorsi, esperienze, progetti e quant’altro possa garantire la libertà d’impegno e relazioni sociali, di promozione umana e spirituale nel rispetto delle leggi e dei diritti universalmente riconosciuti. CONACREIS è organizzato in Associazione nazionale e con organismi regionali per i rapporti istituzionali locali, per essere di supporto alle esigenze espresse dagli associati per la promozione nei settori sociali, della cultura e delle diverse espressioni di spiritualità senza discriminazioni di convinzioni, appartenenze o razza e, più in generale, per la definizione, la sperimentazione e la realizzazione di una migliore qualità della vita. L’Associazione mette a disposizione di quanti ne condividono il cammino gli strumenti, il sostegno prima ideale e poi materiale per concorrere al raggiungimento di questi valori nella vita quotidiana di ciascun associato e riserva ai propri organi elettivi le scelte di conduzione dell’Ente. TITOLO I – RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE Articolo 1 – Denominazione e sede E' costituita in base all'articolo 18 della Costituzione Italiana e con riferimento agli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonchè alle disposizioni di cui al D.lgs. 460/97 ed alla L. 383/2000 una libera associazione, con sede legale in Milano, Via Desenzano n° 8 e sede amministrativa in Baldissero Canavese (Torino), in Via Pramarzo n° 3, denominata “ASSOCIAZIONE CONACREIS - COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI E COMUNITA\' DI RICERCA, ETICA, INTERIORE E SPIRITUALE”, brevis anche “CONACREIS di promozione sociale”, di seguito anche Associazione. La dicitura “di promozione sociale“ dovrà essere sempre utilizzata nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico e, in genere, nei rapporti dell’Associazione con i terzi. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. Potrà altresì isitiuire sedi secondarie, ovvero periferiche, in Italia e all'estero. Articolo 2 - Carattere volontario L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L’Associazione è apartitica, apolitica e non partecipa direttamente o indirettamente a sostegno di liste elettorali. L’Associazione ed il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto. 1 Articolo 3 - Durata dell'Associazione La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta, se non in base alle norme del presente statuto e con specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. TITOLO II - SCOPI E ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Articolo 4 - Scopi dell'Associazione L'Associazione si ispira al valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali e favorendo l’apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. L’Associazione si propone con funzioni di coordinamento nazionale e regionale delle iniziative individuate dai propri tesserati, siano essi associazioni o singoli individui, secondo le modalità indicate nei regolamenti. Gli obiettivi dell’Associazione sono lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. E’ espressamente esclusa dagli scopi dell’Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati. L’Associazione, nel quadro dello svolgimento di attività di utilità sociale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività nei settori dell’assistenza sociale; della beneficenza; della formazione; della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; della promozione della cultura e dell'arte; della tutela dei diritti civili. A questi fini, l’Associazione provvederà all’individuazione ed all’organizzazione di iniziative, servizi, attività culturali e di ricerca etica, interiore, spirituale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza interpersonale, promuovendo tra l’altro contatti sociali e relazioni tra gli associati, le associazioni, le comunità e qualsiasi altro soggetto o aggregazione. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle rispetto ad esse direttamente connesse, ivi comprese le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori sopra elencati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali. L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali: in caso di necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Articolo 5 - Attivita' Nel perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 4 l’Associazione “CONACREIS“ organizza senza alcuna finalità di lucro, iniziative, eventi, corsi e quant’altro ritenuto utile e necessario al fine di promuovere l’aggregazione delle persone e più in generale la crescita umana e sociale di ogni individuo nelle sue varie forme. A riguardo, potrà: diffondere, divulgare, promuovere lo studio e l’approfondimento di vari aspetti della realtà, così come essa è rappresentata nelle tradizioni di ricerca etica, filosofica e spirituale in genere; sviluppare ed approfondire la ricerca nel campo delle tecniche di meditazione, di consapevolezza e quant’altro; sostenere la pratica di attività e tecniche idonee ad incentivare un armonico sviluppo 2 fisico, psichico e spirituale dell'individuo in tutti i suoi campi di manifestazione e forme di vita associata; favorire la conoscenza di altri gruppi, movimenti e comunità che si fondano su principi similari stimolando lo scambio reciproco di esperienze; assistere, promuovere, stimolare e sostenere, anche attraverso processi di formazione, qualificazione ed aggiornamento – dove e quando le condizioni lo permettano e senza che questo possa mai sostituirsi a terapeuti e/o altre figure professionali appositamente abilitate – progetti in ambito olistico, spirituale e di crescita della consapevolezza in generale. Pertanto, attraverso iniziative e progetti specifici, potranno essere istituiti dei percorsi culturali allo scopo di sviluppare nelle persone il desiderio di vivere in armonia e in consapevolezza. I risultati ottenuti dalle attività di studio e dallo scambio culturale saranno patrimonio comune dei soci e comunque impiegati per stimolare l'evoluzione spirituale. Essi saranno inoltre utilizzati per assistere, dove e quando le condizioni lo permettano, il processo di crescita personale di individui in condizioni di emarginazione. TITOLO III - I SOCI Articolo 6 - I soci L'Associazione riconosce la qualifica di socio a tutti coloro che, persone fisiche o enti, partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale, eventuali regolamenti interni e portano con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico alle finalità istituzionali. Tutti i soci persone fisiche, se maggiorenni, hanno poteri e responsabilità sociali che possono essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Ogni socio può esercitare un solo voto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 - “convocazione e funzionamento dell'assemblea”. I soci, se persone fisiche maggiorenni, ovvero se enti, eleggono gli organi direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del sodalizio. L'Associazione è composta da soci fondatori, sostenitori, ordinari. La distinzione in categorie degli associati non influisce sul diritto di tutti gli associati di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'Associazione, in primis, ma non esclusivamente attraverso la partecipazione in assemblea. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio dell’Associazione CONACREIS, indipendentemente dal momento in cui viene deliberata dal Consiglio Direttivo, è annuale e cessa in ogni caso al 31 dicembre di ogni anno. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto del rinnovo sono, comunque, tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile, anche “mortis causa” e non potrà mai essere rivalutabile. Articolo 7 - Soci fondatori Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione, contribuendo alla creazione del patrimonio iniziale dell'Associazione. 3 Articolo 8 - Soci sostenitori Sono soci sostenitori coloro che ne facciano domanda, impegnandosi in ciò a corrispondere la quota associativa di pertinenza. Gli enti che intendano associarsi potranno essere ascritti soltanto alla categoria dei soci sostenitori, salvo si tratti di Associazioni o di cooperative di solidarietà sociale. Articolo 9 - Soci ordinari Sono soci ordinari tutti gli associati che non siano soci fondatori e che, non dovendo essere necessariamente ascritti ai soci sostenitori, non facciano domanda di ammissione all’associazione in tale ultima qualità Articolo 10 - Domanda di ammissione I nuovi soci sono ammessi all’Associazione senza limitazioni attinenti alle condizioni economiche nè discriminazioni di qualsiasi natura. Possono divenire soci dell’Associazione coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità: u per le persone fisiche dovranno essere indicati il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, la professione e la residenza, l’autorizzazione al CONACREIS per il trattamento di dati personali e/o sensibili, la motivazione (compatibile e nel rispetto con quanto disciplinato agli articoli 4 e 5 del presente statuto) alla base della richiesta di adesione; uper gli enti dovranno essere indicati la denominazione, la sede legale e quella amministrativa ed il legale rappresentante, l’autorizzazione al CONACREIS per il trattamento di dati personali e/o sensibili, la motivazione alla base della richiesta di adesione; dovrà essere allegata copia autentica dello statuto dell’ente nonchè copia della delibera dell’organo statutario che ha previsto l’adesione; u alla domanda dovrà essere allegata, altresì, una dichiarazione del soggetto istante di attenersi a quanto stabilito nel presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; u alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno al versamento della quota associativa annuale in caso di ammissione. Ogni domanda di ammissione a socio, dovrà essere accompagnata dalla presentazione di almeno due soci ordinari o fondatori dell'associazione e, ai fini del suo accoglimento, dovrà essere approvata, verificati i requisiti oggettivi previsti nel presente statuto e nei regolamenti associativi, a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio Direttivo presenti alla riunione. Il Consiglio Direttivo dovrà valutare la compatibilità dell’accoglimento della domanda di ammissione con le finalità e gli scopi dell’associazione anche e soprattutto in ossequio alla manifestata disponibilità al perseguimento e partecipazione alle attività di cui al precedente articolo 5. L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. L’ammissione del richiedente sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, che potrà negare l’ammissione pur quando ricorrano motivi giustificativi. Le domande di ammissione a socio, se presentate da minorenni, dovranno, a pena di improcedibilità, essere sempre controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Articolo 11 - Diritti degli associati Gli associati hanno eguali diritti di partecipazione ed il rapporto associativo, indipendentemente dalla categoria di soci a cui appartenente, si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza alcuna discriminazione. Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alla vita dell’Associazione, nonchè a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. 4 Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee indette. I soci minorenni non hanno il diritto di voto e di intervento, ma solo di partecipazione alle stesse. Articolo 12 - Obblighi degli associati Gli associati sono tenuti: - - - al pagamento della quota associativa; alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazione prese dagli organi sociali; alle eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie. Articolo 13 - Partecipazione e quota associativa La partecipazione all’Associazione CONACREIS e la qualifica di socio, indipendentemente dal momento in cui viene deliberata dal Consiglio Direttivo, è annuale e cessa, in ogni caso, al 31 dicembre di ogni anno. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto del rinnovo sono, comunque, tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite, per il singolo anno, dal Consiglio Direttivo. La partecipazione all’Associazione non si collega nè alla titolarità di azioni nè a quella di quote di natura patrimoniale; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione. Articolo 14 - Esclusione dei soci I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi: u quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; u quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative o di quanto dovuto all’'Associazione per i servizi fruiti; uquando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o fomentino inimicizie, discordie o turbino il regolare svolgimento delle attività associative. Le esclusioni, previa convocazione e audizione dell’interessato, saranno deliberate a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione del Consiglio Direttivo sentito il parere non vincolante del tesoriere. Il Consiglio Direttivo non può deliberare l'esclusione di un socio nei dieci giorni precedenti la data di svolgimento dell'assemblea, ma solo la sospensione dello stesso dalle attività e dall’esercizio dei diritti e solo in presenza di gravi e comprovati motivi. Il socio sospeso temporaneamente ha diritto ove ne ricorrano i motivi e laddove siano prodotti adeguati elementi a proprio favore – ancorchè non previsto all’ordine del giorno iniziale – a ricorrere, con obbligo dell’Assemblea alla trattazione, valutazione, e delibera al fine di tutelare i diritti: la sospensione confermata dall'assemblea è da intendersi definitiva e inappellabile. I soci esclusi, al fine di poter tutelare i propri diritti, potranno ricorrere contro il relativo provvedimento solo alla prima assemblea ordinaria successiva alla delibera di esclusione, salvo casi di grave e comprovato impedimento di salute. La procedura di ricorso dovrà essere perfezionata esclusivamente mediante presentazione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del Consiglio Direttivo in modo che sia da questi ricevuta in tempo utile per inserire, ove possibile, il ricorso all’ordine del giorno di essa Assemblea, ovvero di trattare l’argomento con procedura d’urgenza integrando l’ordine del giorno con apposita comunicazione a verbale all’inizio dell’assemblea stessa. Solo i soci esclusi per morosità possono essere riammessi, presentando domanda nei modi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto, previa estinzione di tutte le obbligazioni verso la 5 Associazione anche se si sia prescritto il relativo credito. Per la riammissione dei soci esclusi per morosità è necessario anche il preventivo assenso, motivato dall’estinzione stessa e dalla sanata morosità, da parte del Tesoriere dell’Associazione CONACREIS. TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Articolo 15 – Organi dell’Associazione L’Associazione CONACREIS, suddivide i propri organi statutari in “organi centrali” e “organi periferici”. Sono Organi Centrali dell’Associazione: u L’Assemblea dei Soci u il Presidente; u il Presidente Onorario u Il Segretario u Il Tesoriere u Il Consiglio Direttivo u La Giunta Esecutiva; u il Collegio dei Revisori dei Conti; Sono Organi Periferici: 1) le Assemblee dei Comitati; 2) i Comitati Periferici; 3) i Delegati. Articolo 16 – Il Presidente Il Presidente è eletto dall'assemblea. Il Presidente deve essere eletto tra i soci, rimane in carica per quattro anni e può essere liberamente rieletto. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione prima della scadenza del periodo quadriennale, il Presidente sarà designato dal Consiglio Direttivo e decadrà insieme a questo a termine del mandato. Il Presidente ha il potere di rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio e la Giunta Esecutiva, di cui è membro di diritto in quanto eletto democraticamente, e coordina l'attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l'assemblea almeno due volte ogni anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario, del bilancio preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. Ha altresì l’obbligo di convocare l’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, ove ne ricorrano gravi motivi o ne facciano richiesta almeno i due terzi del Consiglio Direttivo ovvero della base associativa. Il Presidente non è dipendente dall'Associazione, ma per la sua opera il Consiglio Direttivo può attribuirgli un’indennità per la carica stabilendone l'ammontare in misura non superiore al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Il Presidente si preoccupa di dare esecuzione alle direttive assembleari ed alle delibere del Consiglio Direttivo ovvero all’attività della Giunta Esecutiva. Al Presidente, in caso di necessità ed urgenza, competono poteri straordinari nella amministrazione, ma ogni suo operato deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, da convocarsi al più presto. 6 In caso di indisponibilità prolungata le funzioni e le deleghe del presidente, previa espressa delibera del Consiglio Direttivo, sono attribuite temporaneamente e con obbligo di rendiconto al Vice Presidente, ovvero, ove il Vice Presidente fosse indisponibile, al consigliere più anziano nella carica. Articolo 17 – Il Presidente onorario Il Presidente Onorario, se nominato per particolari meriti e motivazioni da indicare nella relativa delibera da parte dell’Assemblea Ordinaria, non potrà mai svolgere funzioni di legale rappresentante, ovvero assumere in nome e per conto dell’Associazione stessa impegni, obbligazioni ovvero prestare garanzie. Potrà altresì svolgere attività di pubbliche relazioni, ove espressamente delegato dal Consiglio Direttivo, nell’interesse dell’Associazione ovvero ricevere singoli incarichi dal Consiglio direttivo, al cui controllo è sottoposto. Il Presidente Onorario, di regola e salvo diversa delibera dell’Assemblea, dura in carica quattro anni e decade o cessa, anche anticipatamente, con il Consiglio Direttivo. Articolo 18 – Il Segretario Il Segretario è nominato, tra i componenti del Consiglio Direttivo, su proposta nominativa del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, quale sia il numero dei Consiglieri presenti. Ove la carica non possa essere assunta da nessuno dei Consiglieri, la stessa potrà essere affidata a persona esterna al Consiglio stesso sotto forma di incarico. In tal caso la durata dell’incarico stesso, rinnovabile anche più volte, non potrà mai superare di volta in volta i dodici mesi. Il Segretario: u su mandato del Presidente, cura, predispone ed affianca l’esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberanti ; u assiste il Presidente, ed il Consiglio Direttivo nell’ambito delle loro riunioni e attività istituzionali; u coordina l’attività di uffici e settori presenti nella sede centrale nonchè la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali, dell’archivio e degli adempimenti relativi alla segreteria stessa; u coordina collaborazioni professionali e tecniche; u provvede a perfezionare gli adempimenti in materia di rapporti di collaborazione e lavoro su specifica deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Segretario non è dipendente dall'Associazione, ma il Consiglio Direttivo può attribuirgli un emolumento stabilendone l'ammontare in misura non superiore al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto- legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Articolo 19 – Il Tesoriere Il Tesoriere, che può essere nominato tra i soci ovvero tra i non soci, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell’Associazione. Se nominato all’interno del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, partecipa alle riunioni dell’Organo Statutario con diritto di parola e di voto delle deliberazioni. Se nominato esterno al Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni senza diritto di voto. In tal caso può essere previsto un gettone di presenza ovvero un compenso ovvero un emolumento, stabilendone l'ammontare in misura non superiore al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Egli è responsabile dell’incasso delle quote annuali versate dai soci, provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all’aggiornamento dei libri dell’associazione, alla 7 contabilizzazione delle quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo. Può disporre della liquidità risultante da provvista bancaria e può sottoscrivere assegni. Nella sua opera può essere coadiuvato da persona di fiducia anche estranea all'Associazione: in tale caso deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo il quale dovrà stabilire il compenso per il coadiutore anche professionista; ove nessun compenso sia deliberato, il Tesoriere sarà l’unico obbligato verso il coadiutore e sarà tenuto a rifondere l’Associazione per quanto dovesse essere tenuto a corrispondere al coadiutore. Annualmente redige il bilancio dell'Associazione, corredandolo da una relazione esplicativa. Il bilancio viene sottoposto all'esame del Collegio dei revisori del conti. Articolo 20-Consiglio Direttivo: funzioni e poteri Il Consiglio Direttivo è formato da soci eletti dall’Assemblea in numero dispari da un minimo di tre fino ad un massimo di undici membri, eletti attraverso la composizione di due liste: una riservata ai soci persone fisiche e una riservata ai soci enti. Il numero massimo di soci persone fisiche non potrà in ogni caso superare mai il numero di due membri e questo sarà possibile ove il numero dei soci persone fisiche ammessi la voto non sia inferiore ai due terzi dei soci enti rispetto al numero complessivo dei soci enti ammessi al voto. In tutti gli altri casi, qualunque sia il numero dei componenti del consiglio direttivo, i soci persone fisiche che potranno essere eletti nel Consiglio Direttivo non saranno mai superiori a uno. Le liste, saranno formate distintamente per candidati proposti da soci persone fisiche e da soci enti. Tali liste si intenderanno integrabili fino ad un massimo di quindici giorni prima dalla celebrazione dell’assemblea. Nella sua riunione di insediamento il Consiglio Direttivo attribuisce al proprio interno le cariche di Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, nonchè ogni altro incarico ritenuto funzionale e utile all’attività istituzionale. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal vicepresidente e in assenza od impedimento di quest’ultimo dal consigliere più anziano nella carica. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni. La carica di Consigliere è consecutivamente rinnovabile per tre mandati. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, si procederà, nell’immediato alla cooptazione di un elemento la cui ratifica verrà deliberata dall’Assemblea nella prima convocazione utile. In ogni caso l’elemento cooptato decadrà dalle funzioni con il Consiglio che lo ha eletto. Spetta al Consiglio Direttivo, in conformità alle decisioni e alle linee programmatiche dell'Assemblea, nonchè alle previsioni del presente statuto provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e prendere ogni decisione in merito alle decisioni utili e necessarie per il conseguimento delle finalità statutarie. Acquisisce come propri i bilanci di previsione e consuntivi elaborati dal Tesoriere e ne dispone la presentazione, per le opportune delibere, all’Assemblea dei Soci. Al Consiglio compete: u l'approvazione delle domande di ammissione a socio; u deliberare, a maggioranza assoluta dei presenti, in materia di esclusione dalla qualifica di socio; u determinare l'ammontare delle quote associative annuali, ordinarie e straordinarie, le modalità di versamento ed eventuali servizi associativi specifici; u proporre all'Assemblea straordinaria eventuali schemi e progetti di statuti e regolamenti interni; u convocare, a firma del Presidente ovvero in caso di impedimento dello stesso a firma del consigliere più anziano nella carica, le assemblee dei soci fissando e integrando se necessario, nei tempi previsti nel presente statuto, l’ordine del giorno; u dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea, garantendo il 8 libero accesso ad esse da parte di tutti gli associati; u deliberare l’apertura di sedi secondarie e/o periferiche per lo svolgimento dell’attività istituzionale in tutto il territorio nazionale e non; u conferisce incarico eventuale di rappresentanza, limitatamente alle pubbliche relazioni, ovvero a specifici incarichi al di fuori di quelli all’interno del Consiglio setsso, ovvero di mandati attribuiti a professionisti e consulenti. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sussistono elementi che possano configurare un conflitto di interessi anche in via indiretta e/o per interposta persona. Eventuali deliberazioni assunte con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono da considerare nulle e la loro applicazione comporterà responsabilità diretta dei Consiglieri che ne hanno provveduto all’approvazione e/o all’esecuzione stessa. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono convocati i componenti il Collegio dei Revisori dei conti, senza che questi possano, comunque, esercitare diritto di voto. E’ fatto preciso obbligo al Consiglio Direttivo garantire l’informativa e sostenere la partecipazione dell’Organo di Controllo laddove la presenza sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri ovvero siano previsti all’ordine del giorno gravi o specifici argomenti in cui è richiesta la presenza di uno o più revisori. Articolo 21 - Consiglio Direttivo: funzionamento Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente a sua discrezione e, in ogni caso, almeno una volta ogni due mesi e, comunque, quando il Segretario o il Tesoriere o il Collegio dei revisori dei conti o almeno due terzi dei consiglieri ne facciano richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione, ordinariamente entro i cinque giorni che precedono l’incontro, deve essere fatta per scritto con avviso di ricevimento a tutti i componenti il consiglio presso il domicilio indicato all’atto della nomina ovvero nel libro dei soci, e deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza si può provvedere con telegramma, e-mail o altro mezzo idoneo di avviso. Ove particolari e gravi motivi lo gustifichino il Consiglio può essere convocato entro ventiquattro ore che precedono l’incontro. In prima convocazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno tre Consiglieri. La seconda convocazione potrà avvenire anche soltanto mezz'ora dopo la prima. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal vice Presidente e in caso di impedimento dal Consigliere più anziano ovvero, se non presente, dal Tesoriere. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, ma in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede. Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio comportano la decadenza dell'intero organo; in tale caso, il presidente deve convocare, in via straordinaria, entro dieci giorni un'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio; fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica il Consiglio dimissionario. Le riunioni possono aver luogo anche a mezzo videoconferenza o altro sistema tecnologico avanzato senza la presenza fisica in un determinato luogo da parte dei Consiglieri. Nel qual caso è fatto espresso obbligo al Presidente, accertare che sia conservata registrazione, acquisizione e prova certa, anche su supporti magnetici ove possibile, degli argomenti trattati e delle deliberazioni assunte. La conservazione dei supporti e della documentazione in genere inerente le riunioni del Consiglio sono affidate al Segretario che ne curerà sempre l’acquisizione agli atti. 9 Articolo 22 – La Giunta Esecutiva La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Svolge prevalentemente funzioni consultive e preparatorie, al fine di ottimizzare le attività istituzionali e le delibere del Consiglio Direttivo. Può assumere eventuali delibere d’urgenza ogni qualvolta i tempi per la convocazione del Consiglio Direttivo non risultino compatibili con le urgenze di gestione, salvo ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso. La prima riunione della Giunta Esecutiva è tenuta non oltre dieci giorni dalla sua nomina. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. L'avviso di convocazione è spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvo il termine più breve di due giorni con convocazione telefonica od altro mezzo equivalente qualora esistano comprovati motivi di urgenza. La Giunta Esecutiva si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, decade contestualmente la Giunta Esecutiva che, tuttavia, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei membri con diritto di voto decadono tutti i componenti la Giunta Esecutiva. Articolo 23 - Collegio dei revisori dei conti Nei casi previsti dalla legge o per decisione dei soci il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione dell’eventuale compenso spettante ai revisori effettivi per l'intero periodo della durata del loro ufficio. I revisori restano in carica per quattro esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. In caso di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti si applicheranno le disposizioni in tema di società a responsabilità limitata ovvero di società per azioni. Salvi i casi di nomina obbligatoria del Collegio dei Revisori dei Conti, i soci possono in ogni momento nominare un revisore unico scelto a norma di legge. Il revisore ha la medesima durata in carica nonchè le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio dei Revisori dei Conti. Articolo 24 - Assemblea L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, almeno due volte ogni anno solare. Essa: u approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo; u elegge il Presidente; u elegge il Consiglio Direttivo; u approva il bilancio consuntivo e preventivo; u delibera in ordine all’approvazione e alla modifica dei regolamenti;delibera in ordine alle controversie tra i soci e l'Associazione; u elegge, ove necessario, i tre membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti e i due supplenti; u elegge il Presidente onorario; u determina l’eventuale emolumento da riconoscere agli organi dell’Associazione per i quali non sia diversamente previsto dallo statuto, determinando l’emolumento in misura 10 non superiore al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Articolo 25 - Assemblea straordinaria L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Collego dei revisori dei conti lo reputi necessario o allorchè ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci. L'Assemblea dovrà aver luogo entro quaranta giorni dalla data in cui la richiesta indirizzata al Presidente sia ricevuta dall’Associazione. Essa delibera: u in merito alle modifiche e variazioni dello statuto; u in ordine allo scioglimento dell'Associazione come della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Articolo 26 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Le assemblee sono convocate indirizzando l’avviso ai singoli soci mediante qualsiasi mezzo che dia prova della comunicazione e così, ad esempio, mediante telefax, posta ordinaria o elettronica. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, e deve essere esposto o comunicato con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data dell’adunanza. Le eventuali comunicazioni dell’avviso di convocazione indirizzate ai singoli soci si effettuano al domicilio indicato nel libro dei soci. L’affissione dell’avviso di convocazione presso la sede legale è sempre condizione necessaria per la regolarità della convocazione dell’Assemblea. In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. L’Assemblea convocata in seconda convocazione non può aver luogo se non dopo trenta minuti dall’ora fissata per l’adunanza in prima convocazione. Per le Assemblee Straordinarie i quorum costitutivi sono fissati in almeno i due terzi degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione; mentre il quorum deliberativo è fissato nei due terzi dei presenti. Nel caso all’ordine del giorno dell’Assemblea venga previsto lo scioglimento dell’Associazione il quorum costitutivo dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, non potrà mai essere inferiore ai due terzi degli aventi diritto. In Assemblea ogni socio ha diritto: - ad un voto se persona fisica singolarmente aderente all’Associazione; - a due voti se ente con un numero di associati non superiore a cento iscritti; - a tre voti se ente con un numero superiore a cento iscritti. E' possibile per il socio delegare per iscritto un altro associato in assemblea, ma ogni socio non può portare più di tre deleghe. Articolo 27 - Presidenza della riunione assembleare L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di impedimento o assenza dello stesso, dal Vice Presidente e in caso impedimento di quest’ultimo dal Consigliere più anziano nella carica. L’Assemblea elegge un segretario verbalizzante, il quale redige l'apposito documento, sottoscrivendolo con il Presidente al quale è demandata la pubblicità e la registrazione, ove previsto per legge. 11 Articolo 28 – Delegati Il Consiglio Direttivo, ove non sia possibile procedere alle elezioni degli Organi periferici, nomina un Delegato che esercita temporaneamente le funzioni di coordinamento delle attività CONACREIS a livello locale. Il Delegato ha funzioni di rappresentanza e coordinamento in ambito locale e su espresso mandato del Consiglio Direttivo a cui, periodicamente, riferisce e predispone apposito rendiconto. Fino al raggiungimento di tali parametri le funzioni di coordinamento e collegamento sul territorio e sul territorio con il Consiglio Direttivo verranno affidate al Delegato. Provvede altresì alla convocazione ed al regolare svolgimento dell’Assemblea per l’elezione del Comitato Periferico ove siano presenti almeno cinque associati in ambito Regionale. Il Delegato, al termine del proprio mandato, è obbligato a redigere apposita relazione illustrativa al Consiglio Direttivo e a curare il passaggio delle consegne AI COMPONENTI DEI COMITATI PERIFERICI, OVE COSTITUITISI, O AD ALTRO DELEGATO NOMINATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, SUBITO DOPO IL LORO INSEDIAMENTO. I delegati, nella loro funzione, partecipano alle Assemblee Nazionali senza diritto di voto. Articolo 29 - Comitati Territoriali A livello territoriale, ricorrendo le condizioni di cui al precedente articolo 28, sono costituiti Comitati con funzioni di coordinamento e collegamento sul territorio, aventi natura federativa ovvero con autonomia patrimoniale e di responsabilità civile e amministrativa, ancorchè essendo emanazione naturale dell’Ente Istituzionale Nazionale CONACREIS. I Comitati rispondono direttamente al Consiglio Direttivo rispetto alle attività e al costante richiamo dei principi etici e statutari nazionali del CONACREIS, pur avendo autonomia patrimoniale e responsabilità civile e amministrativa per gli atti posti in essere. I Comitati Territoriali, composti da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, coordinano l'attività svolta nell'ambito del territorio di competenza, assolvono a compiti di rappresentatività presso Enti Pubblici ed Istituzioni e coordinano l’inserimento nel tessuto sociale in ambito regionale. Ciascun Comitato rappresenta il CONACREIS nell'ambito del territorio di propria giurisdizione, salvo ratifica sulla legittimità degli atti posti in essere da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. In tal caso, ove gli atti non rispecchiassero gli indirizzi, le norme e le finalità del Conacreis, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà provvedere alla destituzione del Comitato periferico nominando temporaneamente un delegato che nei successivi 90 giorni provvederà alla riorganizzazione del territorio e alla convocazione d’una nuova assemblea territoriale. Art. 30 - Autonomia e responsabilità personali I Comitati Territoriali hanno completa autonomia amministrativa, funzionale ed organizzativa; i loro componenti rispondono ai sensi di legge delle obbligazioni assunte in nome e per conto di CONACREIS se non preventivamente autorizzati. La gestione finanziaria e patrimoniale dei Comitati deve conformarsi alle disposizioni di legge; alle disposizioni dettate a livello centrale; ai principi della corretta amministrazione. L’Associazione Nazionale CONACREIS non risponde delle obbligazioni assunte dalle strutture periferiche e per responsabilità conseguente all’attività posta in atto dalle stesse. TITOLO V–PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA Articolo 31 - Patrimonio dell’Associazione Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dai contributi associativi 12 versati dai soci, dai contributi di Enti Pubblici ed Organismi nazionali esteri e sovranazionali, di Associazioni riconosciute e non riconosciute e di privati; da lasciti, donazioni, atti di liberalità e da proventi delle varie attività culturali, didattiche e ricreative; dai beni mobili ed immobili. L’Associazione, al solo fine del perseguimento dello scopo sociale di cui al precedente articolo 4, e nel rispetto delle normative vigenti potrà svolgere prestazioni di servizi, convenzionati e non, iniziative promozionali, sottoscrizioni anche a premi. Tutti i proventi di tali prestazioni o iniziative, detratti gli oneri di competenza, così come saranno acquisiti al patrimonio dell’Associazione stessa i proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria. L'Associazione potrà godere per l'espletamento delle proprie attività dell'utilizzo dei beni che saranno messi a disposizione dei propri soci o quant'altro. I Soci, in qualunque momento della vita dell’Associazione non potranno mai esercitare alcun privilegio e/o diritto sul patrimonio associativo. In caso di cessazione per qualsiasi motivo della qualità di soci, e così pure in qualsiasi caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione, il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione sul patrimonio dell'Associazione. Nel caso di morte di un socio gli eredi non possono vantare alcun diritto. Compatibilmente con l’obbligo di reinvestimento disciplinato dalle norme vigenti e dal presente statuto gli utili dell'Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun caso suscettibili di ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma. Articolo 32 - Esercizio sociale L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e pertanto iniziano il Primo Gennaio e terminano il trentuno Dicembre di ciascun anno. Articolo 33 - Libri sociali Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere (ed eventualmente bollati ove necessario), oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi: u libro degli Associati; u libro dei verbali del Consiglio Direttivo; u libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci; u libro cronologico delle entrate e delle uscite; u libro dei verbali delle riunioni dell’Organo di Controllo (se nominato). Articolo 34 - Bilanci e risultato di gestione Il Tesoriere, entro il trenta novembre di ciascun anno, predispone un bilancio preventivo dell’Associazione per l’anno solare successivo e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, predispone un bilancio consuntivo dell’Associazione contenente il rendiconto economico- finanziario relativo all’anno solare precedente. La bozza dei bilanci predisposti dal Tesoriere dev’essere approvata dal Consiglio Direttivo che può apportarvi qualsiasi modifica, prima di rinviare il tutto all’Assemblea per le deliberazioni di rito. Le bozze dei bilanci approvati dal Consiglio Direttivo debbono essere trasmesse al Collegio dei revisori dei conti, se nominato, che deve predisporre una relazione contenente le valutazioni ed i giudizi dell’organo di controllo contabile dell’Associazione. I bilanci debbono essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione, mettendo a disposizione dei singoli soci copia della bozza di bilancio approvata dal Consiglio Direttivo e copia della relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima di 13 quello dell’adunanza. Entro il 31 dicembre di ciascun anno dev’essere sottoposto all’Assemblea il bilancio preventivo dell’anno successivo ed entro il 30 giugno di ciascun anno dev’essere sottoposto all’Assemblea il bilancio consuntivo dell’anno precedente. I proventi delle attività dell’Associazione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neppure in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione dev’essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di A.P.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. TITOLO VI – SCIOGLIMENTO E NORME TRANSITORIE Articolo 35 - Scioglimento dell’Associazione In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, l’eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, in particolare ad altre Associazioni di Promozione Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 36 - Interpretazione dello statuto Tutte le controversie tra l’Associazione e gli associati o i membri degli organi dell’Associazione, nonchè quelle tra gli associati o tra i membri degli organi dell’Associazione e quelle tra gli associati con i membri degli organi dell’Associazione, che dovessero sorgere in relazione o in connessione con la validità, l’efficacia, l’interpretazione, l’esecuzione o lo scioglimento del presente contratto, saranno devolute ad un arbitro unico, amichevole compositore, scelto dal Consiglio Direttivo. In caso di rifiuto o impedimento, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza della parte più diligente. La sede dell’arbitrato sarà scelta dall’arbitro, che comporrà la controversia assumendo nel rispetto del principio del contraddittorio inappellabili determinazioni in equità, che le parti si impegnano ad osservare come se fossero espressione della loro stessa volontà negoziale e che saranno comunicate alle parti della controversia con una succinta motivazione entro sei mesi dall’accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro. Articolo 37 - Norma finale La vita dell'Associazione è retta dal presente statuto che si ha per accettato da tutti i soci fin dalla domanda di ammissione. In via residuale rispetto allo Statuto potranno trovare applicazione le norme contenute nel codice civile. Il presente statuto entra in vigore dal giorno dopo la sua approvazione in assemblea straordinaria, tuttavia – nei confronti degli organi sociali in carica – esplica i propri effetti al momento del termine del mandato, per qualsiasi motivo.
* Carta Etica
Carta Etica
CARTA ETICA di adesione al Conacreis RESPONSABILITA’ E CORRESPONSABILITA’ Le associazioni e i singoli soci sono consapevoli delle conseguenze derivanti dalla propria condotta e dalle proprie azioni nei confronti degli altri associati Conacreis. Questo comporta: - il principio di responsabilità, per cui ogni associazione è responsabile nei confronti dei propri soci della correttezza dei rapporti interni e della professionalità nei servizi forniti; - il principio di corresponsabilità, per cui ogni associazione/socio è consapevole che la propria condotta può portare benefico o danno agli altri. RESPONSABILITA’ La responsabilità riguarda anche i sevizi forniti dalle associazioni e il rapporto con i soci o verso terzi. La responsabilità comporta: - fornire informazioni chiare ai propri associati sui servizi forniti e le attività svolte; - comunicazioni trasparenti sugli importi delle prestazioni fornite e sull’importo del tesseramento annuale; - equità dei prezzi rispetto ai costi sostenuti e alle prestazioni/servizi forniti; - forme di promozione e di pubblicità che non promettano facili “illuminazioni o guarigioni”; - comportamenti che non diano spazio e non alimentino aspettative esagerate e soluzioni immediate di problemi o di disagi da parte dei soci e dei fruitori dei servizi; - agire sempre con un’attenzione particolare per evitare che si instaurino dei rapporti di “dipendenza” psicologica tra gli associati; - non accettare mai dinamiche di rapporto in cui un socio o un fruitore dei servizi voglia “affidarsi totalmente e delegare” la soluzione del proprio problema, disagio o malattia all’associazione, al terapeuta o all’istruttore di corsi; - non favorire “ ambiguità “ di rapporti, cioè situazioni in cui non siano chiari i piani terapeutici, affettivi, sentimentali; escludere comunque, e in ogni caso, rapporti sessuali tra istruttore-conduttore-terapeuta e partecipante ai corsi. CORRESPONSABILITA’ La corresponsabilità da parte degli associati o dei fruitori dei servizi comporta: - la consapevolezza che ogni individuo è responsabile delle proprie scelte e delle proprie azioni, siano queste l’iscrizione ad un’associazione, la partecipazione ad un corso o la scelta di un percorso spirituale; - pretendere informazioni chiare e precise su tutto ciò che interessa e può aiutare a compiere una scelta consapevole; - valutare attentamente i costi rispetto ai servizi forniti; - diffidare di chi promette facili soluzioni senza uno sforzo personale da parte nostra che viviamo un problema, un disagio o una malattia; - non accettare rapporti o situazioni in cui si è forzati a compiere azioni o esperienze che non siano sentite intimamente come giuste o opportune per se stessi e per altri; - ricordare sempre che la ricerca del benessere psico-fisico-mentale e la ricerca interiore-spirituale comportano un impegno personale, un percorso lungo e, a volte, anche molto faticoso; - prendere atto che i percorsi di ricerca, sia del benessere psico-fisico sia interiorespirituale, sono molteplici e con metodi e discipline diverse e che queste diversità sono tutte da rispettare; - scegliere un percorso di ricerca in maniera consapevole, cioè valutando bene ciò che risponde meglio alle nostre esigenze, continuando a rispettare gli altri percorsi esclusi. RISPETTO Gli associati al Conacreis s’impegnano ad avere profondo rispetto per tutte le diversità: culturali, etniche, religiose, spirituali. Inoltre, sono da rispettare i diversi metodi, tecniche, scuole di pensiero e tutti i percorsi di ricerca etica, interiore e spirituale: tutti i soci e tutte le associazioni iscritte al Conacreis - i loro metodi e i loro percorsi - hanno pari dignità. AMBIENTE Tutti gli associati al Conacreis s’impegnano ad avere una condotta e dei comportamenti che rispettino profondamente l’ambiente e l’armonia sul pianeta in cui viviamo. Le associazioni iscritte al Conacreis sono tenute al rispetto delle norme igienicosanitarie e di sicurezza all’interno delle sedi. Le associazioni iscritte al Conacreis e al Registro APS hanno il dovere di avere cura dell’accoglienza e della vivibilità dei locali delle loro sedi, prestando molta attenzione alla pulizia, all’ordine e all’armonia degli ambienti in cui vengono svolte le attività. LAVORO Le associazioni iscritte al Conacreis usufruiscono per le loro attività del lavoro volontario e gratuito, liberamente e consapevolmente prestato dai propri associati. Nei casi di rapporti di lavoro retribuito le associazioni s’impegnano al rispetto delle norme previste dalle leggi vigenti. All’interno del Conacreis e delle associazioni iscritte non è tollerata nessuna forma di sfruttamento economico e coercitivo del lavoro. LEGALITA’ E TRASPARENZA Le associazioni iscritte al Conacreis e nel Registro APS s’impegnano al rispetto delle norme previste dalla legge 383/2000, alla trasparenza nella tenuta dei libri contabili e nel redigere il bilancio annuale, alla regolarità nella stesura dei verbali delle riunioni e delle assemblee. CONSAPEVOLEZZA Le associazioni e i soci iscritti al Conacreis che sottoscrivono il contenuto di questa CARTA ETICA CO.N.A.C.R.E.I.S. sono consapevoli che il riconoscimento civile della ricerca etica e spirituale nell’ambito delle Associazioni di Promazione Sociale costituisce un’importante acquisizione di diritti. Tali diritti comportano contestualmente anche dei doveri. Tra questi doveri c’è l’impegno a rispettare nei propri quotidiani comportamenti il contenuto della Carta Etica di adesione al Conacreis.
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